la sospensione dei termini di custodia e l'astensione del Giudice

 

In evidenza due Ordinanze (depositate in udienza il 10/02/2014 v. doc. allegato) emesse dal GUP del Tribunale di Palermo in un importante processo nei confronti di 47 persone imputate, tra l'altro, per il reato di organizzazione criminale di stampo mafioso (art. 416 bis c.p.) e di estorsione aggravata (art. 629 c.p. E art. 7 l.152/91).

 

Il processo ha avuto origine dalla c.d. Operazione Atropos dell'ottobre del 2012 (v.http://www.palermotoday.it/cronaca/operazione-antimafia-arresti-23-ottobre-2012.html).

1) La prima Ordinanza riguarda la decisione sulla richiesta di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare ex art. 304 n.2 c.p.p. per la particolare complessità del procedimento.

In particolare il Giudice, ripercorrendo l'exursus giurisprudenziale della Cassazione, ha ritenuto sussistenti i presupposti per la sospensione dei suddetti termini considerando:
- i tipi di reato contestati (rientranti nelle ipotesi di cui all'art. 407 c.p.p.);
- il numero di imputati (47), il numero degli imputati sottoposti a misure cautelari (30) e il numero di capi di imputazione (30);
- le evidenti difficoltà logistiche legate alla celebrazione del processo (tenendo conto del problema del reperimento dell'aula con la necessaria capienza, il numero di traduzioni di imputati dislocati in diverse carceri siciliani, il numero delle videoconferenze da predisporre per i 4 imputati sottoposti a regimi speciali e, infine, i contestuali impegni processuali degli stessi imputati);
- il compendio probatorio di vastissime dimensioni composto da nn. 54 faldoni.

2) L'altra Ordinanza, invece, si è espressa sugli effetti dell'astensione del Giudice per incompatibilità ex art. 34, c. II bis c.p.p.

In questa decisione il Giudice ha respinto la richiesta di regressione del procedimento presentata dai difensori ed ha affermato l'efficacia e la validità degli atti compiuti dal Giudice astenuto, ritenendo che le cause di incompatibilità non incidono sulla capacità del giudice e, di conseguenza, non determinano la nullità dei provvedimenti adottati.

Allegato: ordinanze.pdf

Tag: estorsione ed usura, mafia e aggravanti finalità/metodo mafioso, Procedura Penale



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